ART. 1 FINAILITA’ DELLA LEGGE.
L’articolo stabilisce la finalità della legge, con l’individuazione della necessità che il servizio idrico sia pubblico al fine di poter garantire un’equa redistribuzione della risorsa in questione; ciò sarà reso possibile con la individuazione di limiti e garanzie nell’accesso all’acqua nonchè con la socializzazione del servizio medesimo.
ART. 2 PRINCIPI GENERALI
L’articolo definisce i principi posti a fondamento della legge. L’acqua viene definita bene di prima necessità ed in quanto tale da tutelare poichè necessaria alla vita dell’uomo; l’acqua non può essere definita merce, deve esulare da forme di mercificazione, l’accesso all’acqua è un diritto inviolabile ed indisponibile che rimane sottratto alla disciplina per i beni immessi nel mercato. Il principio fondamentale della legge è la razionalizzazione delle risorse ed il libero accesso alle medesime.
ART. 3 PIANIFICAZIONE IDRICA E RISERVE
L’articolo stabilisce che, con cadenza biennale, il consiglio regionale vari un prospetto sullo stato del sitema idrico in base alle divisioni fra i vari Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) così come previsti dalla Legge Galli; ogni regione dovrà dotarsi, in base alla conformità del territorio ed alle esigenze, di un bacino idrico di riserva (BIR) al fine di poter far fronte ad ogni crisi settoriale o calamità naturali: siccità prolungate, incendi, malfunzionamenti di acquedotti, ecc. L’accesso all’acqua va sempre e comunque garantito.
ART. 4 SCALA DELLE ESIGENZE IDRICHE
Il diritto di accesso all’acqua viene riconosciuto sulla base di esigenze idriche prestabilite. La scala delle esigenze è così determinata: 1) Uso per alimentazione e comunque uso casalingo 2) Uso agricolo 3) Uso industirale 4) Tutti gli altri usi. Solo dopo aver soddisfatto un livello si può passare al livello inferiore, così che non vi siano anelli della catena che rimangano privi della necessaria copertura idrica. La vita dell’uomo viene prima di ogni altra esigenza.
ART. 5 GESTIONE PUBBLICA DEL SERVIZIO IDRICO
Il servizio idrico è un servizio pubblico. Le società che gestiscono l’erogazione dell’acqua sono pubbliche e le modalità di partecipazione dei privati verranno stabiliti in base ai criteri indicati dalla presente legge; la presenza dello Stato è valvola garante dell’equa allocazione della risorsa idrica, nonchè è a tutela del consumatore contro costi di mercato che hanno funzioni squisitamente speculative.
ART. 6 SERVIZIO IDRICO SOCIALIZZATO
Ogni società operante nei vari Ato approva un
bilancio annuale. Per i super profitti, vale a
dire le entrate che elevano a potenza il
guadagno, è prevista un’apposita
regolamentazione; i costi sostenuti vanno
comunque coperti dalle entrate, i guadagni
superiori ad una determinata soglia devono,
obbligatoriamente, essere reinvestiti
nell’azienda di erogazione del servizio idrico
stesso. Il reinvestimento deve essere volto alla
manutenzione degli acquedotti, al miglioramento
delle condizioni lavorative, all’aumento
possibile del numero dei lavoratori,
all’efficienza del servizio anche in condizioni
critiche: ciò è possibile solo evitando
speculazioni sugli incassi.
ART. 7 INDIVIDUAZIONE MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE PRIVATA
La partecipazione privata non è esclusa ma viene
impedita una partecipazione maggioritaria nelle
società. Le società di gestione del servizio
idrico sono necessariamente a partecipazione
pubblica, la partecipazione privata deve
comunque essere giustificata dalla necessità di
interventi in specifici settori in cui il
capitale privato può apportare miglioramenti.
ART. 8 FINANZIAMENTI REGIONALI
Il Consiglio regionale deve destinare il 10%
delle proprie entrate al finanziamento delle
società di gestione del servizio idrico. Le
entrato sono da considerarsi in senso generico,
valutate le imposte dirette da cui la regione
trae proventi, tanto quanto i finanziamenti
dello Stato o della CEE; nel bilancio annule, la
regione deve prevedere una voce SISTEMA IDRICO
il cui valore non può scendere mai al di sotto
del 10% delle risorse economiche predisposte per
l’anno entrante. Il valore di riserva può
variare in base alle esigenze, ferme restando le
riserve in questione.
ART. 9 FONDO DI GARANZIA
Parte delle risorse riservate al sistema idrico
vengono destinate ad un apposito fondo di
garanzia regionale. Questo garantirà l’autonomia
finanziaria del sistema anche in momenti più
duri, permettendo la continuità nell’erogazione
di risorse economiche necessarie al corretto
funzionamento dell’intero apparato. Se per
motivi strtturali l’erogazione finanziaria
scende sotto il 10%, comunque deve essere
garantito il 2% del bilancio regionale da
destinarsi al fondo di garanzia.
ART. 11 FORMAZIONE DI UN ORGANO DI
GARANZIA E MONITORAGGIO
L’entrata in vigore della legge comportarà la
creazione di un nuovo organo di monitoraggio con
specifici compiti di controllo sul territorio;
nello specifico i compiti verranno definiti in
sede di approvazione della legge, ma comunque
saranno inerenti la raccolta di informazioni sul
bacino d’utenza del sistema idrico, lo stato di
manutenzione degli acquedotti, il rispetto del
reinvestimento dei super profitti, il divieto di
speculazione finanziaria.
ART. 10 SURPLUS GARANTITO AL NUCLEO
FAMILIARE
Ad ogni nucleo familiare è garantito un
quantitativo di acqua gratuito al mese. Il
quantitativo è fissato in base al numero di
componenti della famiglia, considerando
un’esigenza singola di circa 30 litri
giornalieri d’acqua per persona; superata la
soglia gratuita, sarà prevista una tariffazione
a scaglioni crescenti in base al consumo.
ART. 12 MANUTENZIONE ACQUEDOTTI
La corretta erogazione dell’acqua può avvenire
solo con una piena manutenzione degli acquedotti
che garantiscono l’accesso alla medesima; il
controllo sullo stato degli acquedotti verrà
effettuato ogni semestre e, in caso di esigenze
immediate, si farà direttamente uso del fondo di
garanzia.
ART. 13 DEFINIZIONE ZONE A RISCHIO
Nella pianificazione annuale, il Consiglio
Regionale dovrà anche tenere conto delle zone a
maggiore rischio di siccità o comunque di
isolamento idrico, predisponendo studi di
settore per valutare gli interventi concreti al
fine di soddisfare le esigenze idriche così come
classificate all’art. 4.
ART. 14 ABROGAZIONE NORME IN CONTRASTO
L’articolo stabilisce l’abrogazione di tutte le
norme in contrasto con i disposti della presente
legge.
Avanti
Autobotti !!!

