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Presentato il primo stralcio della Proposta di legge a
livello regionale portata avanti dal Coordinamento
nazionale
Progettoh2o, per la modifica della legge attuale in materia di
gestione idrica degli acquedotti , per una gestione più equa delle
risorse idriche nazionali ,affinchè l’acqua diventi finalmente un
bene pubblico e sociale e non una merce su cui speculare. La
proposta di legge dovrà esere accompagnata da una raccolta firme , a
tal riguardo stanno nascendo dei Coordinamenti a livello
regionale , che possano raccogliere le firme necessarie a
coordinare le azioni di protesta sul territorio.
ART. 1 FINAILITA’ DELLA LEGGE.
L’articolo stabilisce la finalità della legge, con l’individuazione
della necessità che il servizio idrico sia pubblico al fine di poter
garantire un’equa redistribuzione della risorsa in questione; ciò
sarà reso possibile con la individuazione di limiti e garanzie
nell’accesso all’acqua nonchè con la socializzazione del servizio
medesimo.
ART. 2 PRINCIPI GENERALI
L’articolo definisce i principi posti a fondamento della legge.
L’acqua viene definita bene di prima necessità ed in quanto tale da
tutelare poichè necessaria alla vita dell’uomo; l’acqua non può
essere definita merce, deve esulare da forme di mercificazione,
l’accesso all’acqua è un diritto inviolabile ed indisponibile che
rimane sottratto alla disciplina per i beni immessi nel mercato. Il
principio fondamentale della legge è la razionalizzazione delle
risorse ed il libero accesso alle medesime.
ART. 3 PIANIFICAZIONE IDRICA E RISERVE
L’articolo stabilisce che, con cadenza biennale, il consiglio
regionale vari un prospetto sullo stato del sitema idrico in base
alle divisioni fra i vari Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) così
come previsti dalla Legge Galli; ogni regione dovrà dotarsi, in base
alla conformità del territorio ed alle esigenze, di un bacino idrico
di riserva (BIR) al fine di poter far fronte ad ogni crisi
settoriale o calamità naturali: siccità prolungate, incendi,
malfunzionamenti di acquedotti, ecc. L’accesso all’acqua va sempre e
comunque garantito.
ART. 4 SCALA DELLE ESIGENZE IDRICHE
Il diritto di accesso all’acqua viene riconosciuto sulla base di
esigenze idriche prestabilite. La scala delle esigenze è così
determinata: 1) Uso per alimentazione e comunque uso casalingo 2)
Uso agricolo 3) Uso industirale 4) Tutti gli altri usi. Solo dopo
aver soddisfatto un livello si può passare al livello inferiore,
così che non vi siano anelli della catena che rimangano privi della
necessaria copertura idrica. La vita dell’uomo viene prima di ogni
altra esigenza.
ART. 5 GESTIONE PUBBLICA DEL SERVIZIO IDRICO
Il servizio idrico è un servizio pubblico. Le società che gestiscono
l’erogazione dell’acqua sono pubbliche e le modalità di
partecipazione dei privati verranno stabiliti in base ai criteri
indicati dalla presente legge; la presenza dello Stato è valvola
garante dell’equa allocazione della risorsa idrica, nonchè è a
tutela del consumatore contro costi di mercato che hanno funzioni
squisitamente speculative.
ART. 6 SERVIZIO IDRICO SOCIALIZZATO
Ogni società operante nei vari Ato approva un bilancio annuale. Per
i super profitti, vale a dire le entrate che elevano a potenza il
guadagno, è prevista un’apposita regolamentazione; i costi sostenuti
vanno comunque coperti dalle entrate, i guadagni superiori ad una
determinata soglia devono, obbligatoriamente, essere reinvestiti
nell’azienda di erogazione del servizio idrico stesso. Il
reinvestimento deve essere volto alla manutenzione degli acquedotti,
al miglioramento delle condizioni lavorative, all’aumento possibile
del numero dei lavoratori, all’efficienza del servizio anche in
condizioni critiche: ciò è possibile solo evitando speculazioni
sugli incassi.
ART. 7 INDIVIDUAZIONE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PRIVATA
La partecipazione privata non è esclusa ma viene impedita una
partecipazione maggioritaria nelle società. Le società di gestione
del servizio idrico sono necessariamente a partecipazione pubblica,
la partecipazione privata deve comunque essere giustificata dalla
necessità di interventi in specifici settori in cui il capitale
privato può apportare miglioramenti.
ART. 8 FINANZIAMENTI REGIONALI
Il Consiglio regionale deve destinare il 10% delle proprie entrate
al finanziamento delle società di gestione del servizio idrico. Le
entrato sono da considerarsi in senso generico, valutate le imposte
dirette da cui la regione trae proventi, tanto quanto i
finanziamenti dello Stato o della CEE; nel bilancio annule, la
regione deve prevedere una voce SISTEMA IDRICO il cui valore non può
scendere mai al di sotto del 10% delle risorse economiche
predisposte per l’anno entrante. Il valore di riserva può variare in
base alle esigenze, ferme restando le riserve in questione.
ART. 9 FONDO DI GARANZIA
Parte delle risorse riservate al sistema idrico vengono destinate ad
un apposito fondo di garanzia regionale. Questo garantirà
l’autonomia finanziaria del sistema anche in momenti più duri,
permettendo la continuità nell’erogazione di risorse economiche
necessarie al corretto funzionamento dell’intero apparato. Se per
motivi strtturali l’erogazione finanziaria scende sotto il 10%,
comunque deve essere garantito il 2% del bilancio regionale da
destinarsi al fondo di garanzia.
ART. 11 FORMAZIONE DI UN ORGANO DI GARANZIA E MONITORAGGIO
L’entrata in vigore della legge comportarà la creazione di un nuovo
organo di monitoraggio con specifici compiti di controllo sul
territorio; nello specifico i compiti verranno definiti in sede di
approvazione della legge, ma comunque saranno inerenti la raccolta
di informazioni sul bacino d’utenza del sistema idrico, lo stato di
manutenzione degli acquedotti, il rispetto del reinvestimento dei
super profitti, il divieto di speculazione finanziaria.
ART. 10 SURPLUS GARANTITO AL NUCLEO FAMILIARE
Ad ogni nucleo familiare è garantito un quantitativo di acqua
gratuito al mese. Il quantitativo è fissato in base al numero di
componenti della famiglia, considerando un’esigenza singola di circa
30 litri giornalieri d’acqua per persona; superata la soglia
gratuita, sarà prevista una tariffazione a scaglioni crescenti in
base al consumo.
ART. 12 MANUTENZIONE ACQUEDOTTI
La corretta erogazione dell’acqua può avvenire solo con una piena
manutenzione degli acquedotti che garantiscono l’accesso alla
medesima; il controllo sullo stato degli acquedotti verrà effettuato
ogni semestre e, in caso di esigenze immediate, si farà direttamente
uso del fondo di garanzia.
ART. 13 DEFINIZIONE ZONE A RISCHIO
Nella pianificazione annuale, il Consiglio Regionale dovrà anche
tenere conto delle zone a maggiore rischio di siccità o comunque di
isolamento idrico, predisponendo studi di settore per valutare gli
interventi concreti al fine di soddisfare le esigenze idriche così
come classificate all’art. 4.
ART. 14 ABROGAZIONE NORME IN CONTRASTO
L’articolo stabilisce l’abrogazione di tutte le norme in contrasto
con i disposti della presente legge.
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Proposta in PdF
Avanti Autobotti !!!
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